altSe nella prima parte dell’articolo sono state viste le modalità di attribuzione dei crediti formativi (non necessariamente dipendenti dalla sola partecipazione ai corsi), occorre ora focalizzare l’attenzione sulle modalità di accreditamento dei docenti (definiti Formatori) presso l’Ordine Nazionale dei Geologi per il quale quest’ultimo ha emesso un regolamento in attuazione del DPR n. 137/2012 attraverso la Circolare n. 368.
A tal proposito vorrei prima fare un passo indietro e discutere alcuni dettagli inerenti i corsi online, per i quali dal 1 gennaio 2014 saranno previste due verifiche (una intermedia ed una finale), così com’è scritto nel DPR n. 137/2012. Il problema discende, ora, dalla richiesta normativa dei due esami senza che le modalità di svolgimento degli stessi siano stati regolamentati (come fatto, invece, in merito ai formatori), tale da necessitare da parte dell’Ordine Nazionale dei Geologi della stesura di un’apposita circolare senza la quale i corsi online non avranno valore legale ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi.
Tornando all’accreditamento dei soggetti formatori, occorre preliminarmente evidenziare che gli stessi possono essere le università, i dipartimenti universitari, gli enti statali, gli enti territoriali, le società di persone o di capitali, le associazioni, le fondazioni e anche i singoli soggetti; inoltre, che l’accreditamento, vista la congruenza della documentazione, dipende dal solo parere favorevole del Ministero della Giustizia. Si badi bene che lo statuto delle società, fondazioni e associazioni devono prevedere la formazione tra le attività primarie.
Le persone giuridiche devono presentare la seguente documentazione:
 
  • visura camerale;
  • certificato del casellario giudiziale del legale rappresentante e del Direttore Scientifico;
  • organigramma;
  • curriculum delle attività svolte;
  • curriculum del coordinatore delle attività;
  • attestato di pagamento dei “diritti per l’autorizzazione triennale del formatore” che variano da 1200,00 a 1600,00 €.
 
Le persone fisiche devono presentare la seguente documentazione:
 
  • anagrafica (informazioni generali);
  • certificato del casellario giudiziale;
  • curriculum scientifico e/o professionale;
  • attestato di pagamento dei “diritti per l’autorizzazione triennale del formatore” che variano da 1200,00 a 1600,00 €.
 
Esistono ulteriori richieste previste nella citata circolare n. 368 in quanto, oltre a dover essere in regola con il versamento dei contributi, occorre evidenziare nel curriculum le attività svolte nel triennio precedente come formatore con relativi compensi percepiti. Inoltre sono state istituite due categorie:
 
  • corsi fino a 24 crediti (diritti per l’autorizzazione triennale: 1200,00 €);
  • corsi oltre 25 crediti (diritti per l’autorizzazione triennale: 1600,00 €).
 
In entrambi i casi il formatore deve dimostrare di aver tenuto, nel triennio precedente, lezioni frontali/esercitazioni per un numero di ore almeno doppie rispetto al limite della categoria; inoltre, deve anche dimostrare di aver tenuto, sempre nell’ultimo triennio, un corso di durata non inferiore a quella limite.
A questo punto sorgono alcuni problemi, in quanto:
 
  • i formatori che chiedono l’accesso al primo livello devono aver tenuto lezioni per almeno 48 ore e un corso di non meno di 24 ore;
  • i formatori che chiedono l’accesso al secondo livello devono aver tenuto lezioni per almeno 50 ore e un corso di non meno di 25 ore.
 
È evidente che l’accesso al secondo livello è regolato da una differenza risicata, mentre è anche evidente che coloro che hanno insegnato nei corsi online non possono utilizzare tali ore nel computo complessivo.
Venendo ai “diritti per l’autorizzazione triennale” occorre evidenziare che il contributo deve essere versato in anticipo e sarà restituito nella misura del 50% solo in caso di sospensione dell’istruttoria per mancanza dei requisiti e recesso formale del proponente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di sospensione; in tutti gli altri casi si sospensione, senza recesso o produzione della documentazione che dimostri i requisiti mancanti entro 1 mese, la somma è interamente trattenuta.
Oltre a tali somme è dovuto all’Ordine Nazionale dei Geologi anche un contributo annuale di 100,00 € da versare entro il 31 dicembre di ogni anno costituente il triennio, mentre entro il mese di novembre il formatore deve presentare dichiarazione di permanenza dei requisiti.
 
Esistono altre figure e procedure che è bene conoscere per poter correttamente valutare i costi proposti per i corsi di formazione.
Innanzitutto le università e i dipartimenti universitari possono stipulare con l’Ordine Nazionale dei Geologi un’apposita convenzione per organizzare corsi gratuiti, essendo in tal modo esonerati dal pagamento dei “diritti per l’autorizzazione triennale”; poi, anche singoli soggetti che non hanno tenuto lezioni nel triennio precedente possono presentare domanda di accreditamento come formatore, entrando in una “qualifica di prova” avente durata annuale ed essendo soggetti ad una specifica valutazione da parte della commissione APC dell’Ordine Nazionale dei Geologi. Ciò, però, non li esonera dal pagamento dei diritti dovuti.
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