altA seguito di sollecitazioni pervenutemi da tecnici di diverse parti d’Italia, torno brevemente sul problema della certificazione delle prove in sito già affrontato in un precedente articolo.
Il punto di partenza è dato dalla constatazione che gli enti (Regioni e Provincie attraverso il Genio Civile), recependo le prescrizioni normative contenute nel DM 14.01.2008, stanno imponendo l’obbligatorietà delle indagini e delle prove sui terreni senza le quali le relazioni geologiche sono considerate incomplete e i progetti non possono essere depositati; se però tali linee guida sono condivise dagli enti (e condivisibili da noi tecnici) è anche vero che questi ultimi non si sono uniformati introducendo delle incongruenze che rendono difficile (se non impossibile) operare con la necessaria professionalità richiesta.
A titolo di esempio, la Regione Lazio ha introdotto nel 2012 un regolamento regionale che prevede l’esecuzione di prove in sito riconoscendone la validità senza richiedere che le stesse siano certificate dai laboratori; al contrario, in altri casi si assiste alla richiesta delle sole prove di laboratorio opportunamente certificate.
Il problema è già stato affrontato dall’Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo che nel settembre 2012 ha inviato ai propri iscritti quanto segue:
 
I recenti sviluppi e le varie interpretazioni delle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) di cui al D.M. Infrastrutture e Trasporti del 14 gennaio 2008, in particolare per quanto previsto al punto 6.2.2, hanno indotto una situazione di confusione ed incertezza in particolare negli uffici preposti ai controlli.
Il Genio Civile di L’Aquila, nell'attesa di una nuova ed eventuale regolamentazione della materia da parte del Servizio Tecnico Centrale (STC) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a fronte di un potenziale blocco delle attività professionali geologiche e progettuali, in particolare nell’area della ricostruzione post-sisma 2009, in accordo con quanto previsto nella Nota della Regione Abruzzo - prot. n. 1456 del 10/03/2010 - ha assunto il seguente indirizzo operativo:
  • Per le prove geotecniche su terreni e rocce, in considerazione di quanto disposto dall’art. 59 del DPR n. 380/2001, deve farsi riferimento unicamente ai laboratori già autorizzati nel settore A ovvero B.
  • Per l’esecuzione di indagini geognostiche e geotecniche in sito e l’esecuzione di indagini ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, compreso il prelievo dei campioni da analizzare in laboratorio per le relazioni geotecniche, deve farsi riferimento ai laboratori ufficiali già riconosciuti nel settore C, oppure alle imprese con attestazione SOA per la categoria OS21, oppure alle norme pubblicate da UNI.
In sintesi, verranno accettati i risultati delle prove geotecniche in situ eseguite, oltre che da ditte Certificate, anche da ditte in possesso della SOA cat. OS20-B e da ditte che eseguono le indagini nel rispetto delle Norme UNI EN/1997-2. Queste ultime dovranno essere dirette e controllate da un professionista Geologo regolarmente iscritto all’Albo Professionale il quale attesterà la corretta esecuzione delle stesse.
Si allega uno schema di dichiarazione da presentare al Genio Civile.
 
Cordiali saluti
 Dott. Geol. Nicola TULLO
Presidente Ordine Geologi Abruzzo
 
Ordunque, alla luce della sentenza del Tar che ha annullato l’obbligatorietà della certificazione delle prove in sito da parte dei laboratori geotecnici (per la quale si rimanda all’apposito articolo), resta evidente che il tecnico ha (e deve avere) la facoltà di scegliere le metodologie di indagine dei terreni ritenute più opportune senza che tali decisioni siano soggette ad interpretazioni normative da parte dei controllori; quindi, lo stesso può decidere di ricorrere a sondaggi e prove di laboratorio sui campioni prelevati, nel qual caso è fondamentale ricorrere a laboratori certificati, oppure a prove in sito per le quali può (anche) certificare egli stesso i risultati.
Il problema, si badi bene, non è banale in quanto la mancata accettazione della certificazione da parte del geologo implica il mancato rispetto del DPR 328/2001, con particolare riferimento all’art. 41.
Approfondendo l’argomento, mi è anche stato segnalato il problema posto da alcuni Geni Civili su chi possiede le competenze in materia di programmazione delle indagini, per le quali ritengo che:
  • Il geologo possa (e debba) decidere liberamente le indagini da eseguire che deve ben rappresentare su un’apposita planimetria;
  • Il progettista, nella propria relazione geotecnica, può accettare le indagini oppure decidere di svolgerne altre in sostituzione e/o integrazione.
Il progettista, al quale il DM 14.08.2008 demanda ampi poteri decisionali, può anche decidere di accettare le indagini eseguite e di reinterpretarle.
L’importante è che ognuna delle figure professionali coinvolte in un progetto espliciti nelle corrispondenti relazioni le proprie scelte.
SCHEMA DI DICHIARAZIONE     DPR 328/2001
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