Validazione dei calcoli secondo il paragrafo 10.2 delle NTC 2008
- 4 lug 2014
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Uno dei grandi punti di discussione scaturiti dall'introduzione del Dm 14.01.2008 e' dovuto alla richiesta di validazione dei progetti secondo quanto specificato nel paragrafo 10.2, che recita:
"Quando l'analisi strutturale e le relative verifiche siano condotte con l'ausilio di codici di calcolo automatico, il progettista dovra' controllare l'affidabilita dei codici utilizzati e verificare l'attendibilita' dei risultati ottenuti, ... omissis ... Il progettista dovra' esaminare preliminarmente la documentazione a corredo del software per valutarne l'affidabilita' e soprattutto l'idoneita' al caso specifico.
La documentazione, che sara' fornita dal produttore o dal distributore del software, dovra' contenere una esauriente descrizione delle basi teoriche e degli algoritmi impiegati, l'individuazione dei campi d'impiego, nonche' casi prova interamente risolti e commentati, per i quali dovranno essere forniti i file di input necessari a riprodurre l'elaborazione".
Evidentemente, le richieste normative ammettono la sola responsabilita' del progettista il quale si trova non solo a dover "fare i conti" con i nuovi concetti di stati limite (che hanno portato non pochi problemi per chi per decenni ha lavorato con le tensioni ammissibili), ma anche a dover validare i calcoli eseguiti con software dei quali e' impossibile conoscere i codici di programmazione.
La norma, pero', concede al progettista di poter validare i calcoli svolti dal software tramite appositi casi risolti dagli stessi produttori ....
L'articolo che segue, scritto a 4 mani con l'ingegner Luigi Ruggeri di Mentana (Rm) e pubblicato nel Magazine Dario Flaccovio, analizza il problema e fornisce un metodo alternativo per superare tale impasse.
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