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Validazione dei calcoli secondo il paragrafo 10.2 delle NTC 2008

  • 4 lug 2014
  • Tempo di lettura: 1 min

Uno dei grandi punti di discussione scaturiti dall'™introduzione del Dm 14.01.2008 e' dovuto alla richiesta di validazione dei progetti secondo quanto specificato nel paragrafo 10.2, che recita:

"€œQuando l'€™analisi strutturale e le relative verifiche siano condotte con l'ausilio di codici di calcolo automatico, il progettista dovra' controllare l'€™affidabilita dei codici utilizzati e verificare l'€™attendibilita' dei risultati ottenuti, ... omissis ... Il progettista dovra' esaminare preliminarmente la documentazione a corredo del software per valutarne l'€™affidabilita' e soprattutto l'€™idoneita' al caso specifico.

La documentazione, che sara' fornita dal produttore o dal distributore del software, dovra' contenere una esauriente descrizione delle basi teoriche e degli algoritmi impiegati, l'™individuazione dei campi d'™impiego, nonche' casi prova interamente risolti e commentati, per i quali dovranno essere forniti i file di input necessari a riprodurre l'€™elaborazione"€.

Evidentemente, le richieste normative ammettono la sola responsabilita' del progettista il quale si trova non solo a dover "€œfare i conti"€ con i nuovi concetti di stati limite (che hanno portato non pochi problemi per chi per decenni ha lavorato con le tensioni ammissibili), ma anche a dover validare i calcoli eseguiti con software dei quali e' impossibile conoscere i codici di programmazione.

La norma, pero', concede al progettista di poter validare i calcoli svolti dal software tramite appositi casi risolti dagli stessi produttori ....

L'€™articolo che segue, scritto a 4 mani con l'€™ingegner Luigi Ruggeri di Mentana (Rm) e pubblicato nel Magazine Dario Flaccovio, analizza il problema e fornisce un metodo alternativo per superare tale impasse.



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