Regolamento sull’Aggiornamento Professionale Continuo (APC) obbligatorio degli architetti
- 15 gen 2014
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Al pari delle altre professioni tecniche, il primo gennaio 2014 entrerà in vigore il regolamento per la formazione professionale continua degli architetti, secondo quanto previsto dal DPR 137 del 7 agosto 2012 pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia (n. 17 del 15 settembre 2013).
In sintesi, è previsto l’obbligo del conseguimento di 90 crediti triennali con un minimo di 20 crediti annuali dei quali almeno 4 derivanti da attività di aggiornamento relativo alla deontologia e ai compensi professionali; per il primo triennio (2014-2016) i crediti complessivi sono ridotti a 60 e quelli minimi annuali a 10, fermo restando il vincolo dei 4 relativi alla deontologia.
I crediti possono essere maturati con la partecipazione ai corsi di formazione (anche on-line), a master, seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop, attività di aggiornamento e corsi abilitanti.
Per quanto concerne l’esecuzione dei corsi occorre preventivamente presentare una richiesta di accreditamento dell’evento che differenzia il regolamento degli Architetti da quello degli Ingegneri e dei Geologi; difatti, se questi ultimi impongono norme severe e talora penalizzanti, nel caso dei corsi di formazione per Architetti occorre presentare una domanda di autorizzazione contenente:
l’argomento trattato
la durata effettiva dell’evento
il numero dei posti disponibili
le modalità di svolgimento e di rilevazione delle presenze
l’attestazione dell’idoneo livello culturale e della capacità formativa dell’evento proposto.
Per il resto, valgono le medesime considerazioni civilistiche viste con i regolamenti degli Ingegneri e dei Geologi.
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