Il problema discende dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7619/STC dell’8 settembre 2010 che impone l’acquisizione di apposita autorizzazione ai Laboratori per l’esecuzione e la certificazione di indagini geognostiche, prelievo campioni e di prove in sito di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001.
A tal proposito occorre rilevare che tale obbligo è stato definitivamente annullato con sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per il Lazio il quale, il 26 aprile 2012, ha scritto che è “irragionevole che la circolare abbia riportato riportare qualsiasi prelievo di campione e prove in sito all’attività dei laboratori autorizzati…”.
È importante evidenziare che il ricorso è stato presentato dall’Ordine Nazionale dei Geologi e da tutti gli ordini regionali e che se fosse vero il contrario, non essendo in genere i laboratori attrezzati per le indagini in sito, rischieremmo di incorrere nella paralisi dell’edilizia. Non posso che invitare tutti i tecnici a prendere posizioni di forza nei confronti degli enti che non intendono rispettare la sentenza di annullamento citata.
PDF DELLA SENTENZA DEL TAR DEL LAZIO
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